TABELLA DELLE CATEGORIE CATASTALI
TABELLA DELLE CATEGORIE CATASTALI |
I – IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA |
GRUPPO A |
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A/1 | Abitazioni di tipo signorile |
A/2 | Abitazioni di tipo civile |
A/3 | Abitazioni di tipo economico |
A/4 | Abitazioni di tipo popolare |
A/5 | Abitazioni di tipo ultrapopolare |
A/6 | Abitazioni di tipo rurale |
A/7 | Abitazioni in villini |
A/8 | Abitazioni in ville |
A/9 | Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici |
A/10 | Uffici e studi privati |
A/11 | Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi |
GRUPPO B |
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B/1 | Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme |
B/2 | Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) |
B/3 | Prigioni e riformatori |
B/4 | Uffici pubblici |
B/5 | Scuole e laboratori scientifici |
B/6 | Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 |
B/7 | Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto |
B/8 | Magazzini sotterranei per depositi di derrate |
GRUPPO C |
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C/1 |
Negozi e botteghe |
C/2 | Magazzini e locali di deposito |
C/3 | Laboratori per arti e mestieri |
C/4 | Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) |
C/5 | Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) |
C/6 | Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) |
C/7 | Tettoie chiuse od aperte |
II – IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE |
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GRUPPO D |
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D/1 | Opifici (immobili industriai) |
D/2 | Alberghi e pensioni (con fine di lucro) |
D/3 | Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) |
D/4 | Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) |
D/5 | Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) |
D/6 | Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) |
D/7 | Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. |
D/8 | Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. |
D/9 | Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. |
D/10 | Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. |
III – IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE |
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GRUPPO E |
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E/1 | Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. |
E/2 | Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio. |
E/3 | Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche |
E/4 | Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche. |
E/5 | Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze. |
E/6 | Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale |
E/7 | Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti. |
E/8 | Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia. |
E/9 | Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E. |
IV TERRENI |
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Gruppo T |
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T | Terreni agricoli |
T | Terreni edificabili |
NOTE ESPLICATIVE SUL GRUPPO A |
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Il prospetto di qualificazione che riporta le categorie esistenti è relatvo e variabile da luogo a luogo, ed avrà un corrispondente significato locale. | |
A/1 | Abitazioni di tipo signorile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. |
A/2 | Abitazioni di tipo civile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. |
A/3 | Abitazioni di tipo economico. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili. |
A/4 | Abitazioni di tipo popolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili. |
A/5 | Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi. |
A/6 | Abitazioni di tipo rurale. |
A/7 | Abitazioni in villini. Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo. |
A/8 | Abitazioni in ville. Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario. |
A/9 | Castelli, palazzi eminenti. Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. E’ compatibile con l’attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie. |
A/10 | Uffici e studi privati. Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all’attività professionale. |
A/11 | Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc… |
GLOSSARIO
PIENA PROPRIETÀ: E’ il diritto di godere e disporre del bene immobile in maniera piena ed esclusiva.
INTERA PROPRIETÀ: E’ il diritto di proprietà avente ad oggetto un bene immobile nella sua interezza.
PIENA ED INTERA PROPRIETÀ: E’ il diritto di godere e disporre dell’intero bene immobile in maniera piena ed esclusiva.
QUOTA DEL 50% DI PIENA PROPRIETÀ “INDIVISA”: E’ il diritto di godere e disporre in maniera piena ed esclusiva di una quota “ideale” (quindi non materialmente individuata) del bene immobile: il potere del proprietario sul bene è limitato in considerazione del fatto che altro soggetto è titolare di analogo diritto su altra quota “ideale” dello stesso bene. In ogni caso, in mancanza di accordo, il titolare di una quota può sempre chiedere al giudice la divisione del bene.
DIRITTI REALI DI GODIMENTO o DIRITTI REALI LIMITATI: Sono diritti che si esercitano su beni di proprietà altrui e che limitano il potere del proprietario di trarre dal bene l’utilità che lo stesso può dare e sono: Superficie, Enfiteusi, Usufrutto, Uso, Abitazione e Servitù.
DIRITTO DI SUPERFICIE – PROPRIETA’SUPERFICIARIA: E’ il diritto di edificare su suolo altrui e mantenere la costruzione di cui si di-viene pertanto proprietari senza però essere proprietari del suolo sul quale si è e-retto il fabbricato; in questi casi si acquista una proprietà superficiaria.
DIRITTO DI ENFITEUSI: E’ il diritto di godere pienamente del fondo, con l’obbligo di apportare migliorie allo stesso e di versare al proprietario un canone periodico.
DIRITTO DI USUFRUTTO – NUDA PROPRIETÀ: E’ il diritto può godere pienamente del bene e trarre dallo stesso tutta l’utilità che il medesimo può dare, salvo l’obbligo di non mutarne la sostanza e la destinazione economica; in questo caso il diritto del proprietario è fortemente limitato tant’è che si parla di nuda proprietà.
DIRITTO DI USO: E’ il diritto di servirsi del bene in argomento raccogliendo anche i frutti laddove li produca, nei limiti del bisogno proprio e della propria famiglia. Si tratta di un diritto che non può essere né ceduto, né locato.
DIRITTO DI ABITAZIONE: E’ il diritto di abitare l’immobile entro i limiti delle necessità proprie e della propria famiglia. Si tratta di un diritto che non può essere né ceduto, né locato.
SERVITÙ: Si tratta di un peso che viene posto a carico di un fondo (detto fondo servente) a beneficio di un altro fondo (detto fondo dominante) appartenente ad un diverso proprietario: può avere i contenuti più vari.
QUOTA DI 50% DI NUDA PROPRIETÀ E 100% DI USUFRUTTO: Significa che viene messo all’asta l’usufrutto gravante su un bene nonché una quota di nuda proprietà indivisa dello stesso bene pari al 50%; il che significa che l’aggiudicatario acquista un 50% di piena proprietà (usufrutto + nuda proprietà) ed un restante 50% di usufrutto gravante su un’altrui quota di nuda proprietà pari al 50%